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Roma
03/07/2008, 14.20




Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti

Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti
L'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti trova regole più precise per la costituzione e la gestione. Il Dpcm del 16 aprile 2008 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 152 del 1° luglio) ha colmato un vuoto che si protraeva da quasi due anni.
Sport. Polizza obbligatoria ai dilettanti. In vigore il Dpcm che fìssa i massimali.
Anti-infortuni. Dopo quasi due anni definite le regole dell'assicurazione
Agli sportivi dilettanti l'obbligo della polizza

Fissati massimali, coperture e soggetti tenuti all'adempimento

L'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti trova regole più precise per la costituzione e la gestione. Il Dpcm del 16 aprile 2008 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 152 del 1°luglio) ha colmato un vuoto che si protraeva da quasi due anni.
L'articolo 51, comma 2-bis della legge n. 289/2002 aveva infatti previsto l'emanazione di uno specifico provvedimento per stabilire le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione. Era stato indicato un generico obbligo assicurativo per gli sportivi dilettanti (a far data dal 1°luglio 2003) manon erano stati fissati i massimali, le coperture e, in particolare, i soggetti tenuti all'adempimento. Con la Finanziaria 2004 era stata poi disposta l'emanazione - entro ulteriori 12 mesi - di un decreto che stabilisse le modalità tecniche. Al limite della scadenza è stato emanato il Dm 17 dicembre 2004 con il quale è stato istituito l'obbligo assi­urativo nei confronti dell'ente pubblicoSportass(ogg soppresso e e confluito per il ramo previdenziale nell’Inps e per quello infortunistico nell'Inail).
In pendenza di azioni amministrative tese all'annullamento del provvedimento per violazione del principio della libera concorrenza e della competenza legislativa concorrente delle Regioni, era stato conseguentemente modificato il comma 2-bis, sancendo il principio della libera scelta della compagnia sulla base di parametri da fissare in un decreto atteso entro la fine del 2006, ma pubblicato appunto solo due giorni fa. Il decreto ribadisce il principio secondo cui, quando le Federazioni (soggetti di diritto privato) pongono in essere attività finalizzate alla realizzazione di interessi fondamentali e istituzionali dell'attività sportiva, partecipano della natura pubblicistica del Coni. Il provvedimento chiarisce, infatti, che l'assicuratore deve essere selezionato con una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi sanciti dal Codice degli appalti affidando al Coni un compito di vigilanza sulla procedura.
Tra le principali novità del decreto, che a dire il vero si limita per lo più a prendere coscienza dei comportamenti assunti dagli operatori del settore in assenza di disciplina, si segnala che sono le Federazioni i soggetti tenuti alla stipula dedelle polizze nell'interesse dei propri tesserati in qualità di dirigenti, tecnici e atleti, intendendosi per tali coloro i quali siano abilitati a praticare attività agonistica o non agonistica ma anche ludica o amatoriale.La normativa statale non ha, dunque, previsto una copertura per responsabilità civile verso terzi in capo a tutti igestori di impianti sportivi nonostante tale esigenza sia stata già recepita da talune leggi regionali in riferimento ai centri di attività motoria non federali.
L'applicazione della tutela riguarda gli infortuni accaduti durante e a causa dello svolgimento delle attività sportive purché svolte in impianti omologabili. La garanzia assicurativa decorre dal momento del tesseramento (che si perfeziona solo con il pagamento del premio) e cessa il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento. Saranno indennizzabili gli infortuni che producano lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza la morte o l’invalidità permanente del soggetto assicurato entro un anno dall'infortunio denunciato. L'indennizzo è corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Le attuali convenzioni assicurative dovranno essere adeguate ai requisiti minimi sanciti dal decreto entro il 31 marzo 2009.


Per le federazioni
II principio
Quando le Federazioni (soggetti di diritto privato) pongono in essere attività finalizzate alla realizzazione dì interessi fondamentali e istituzionali dell'attività sportiva, hanno la stessa natura pubblicistica del Coni
Selezione dell'assicuratore
L'assicuratore deve essere selezionato con una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi sanciti dal Codice degli appalti. Al Coni è affidato il compito di vigilare sulla procedura
Stipula delle polizze
Le Federazioni sono i soggetti tenuti alla stipula delle polizze nell'interesse dei propri tesserati in qualità di dirigenti, tecnici e atleti, cioè coloro che che sono abilitati a praticare attività agonistica o non agonistica ma anche ludica o amatoriale
Nessuna copertura verso terzi
Non è prevista una copertura per responsabilità civile verso terzi in capo ai gestori di impianti sportivi anche se prevista da alcune leggi regionali peri centri di attività motoria non federali.




Ernesto Russo - Il Sole 24 Ore